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venerdì, ottobre 27, 2006

Statuto della Consulta Giovanile di Chiesina Uzzanese

Riporto qui di seguito il testo dello Statuto della Consulta Giovanile di Chiesina Uzzanese, statuto approvato dal Consiglio Comunale di Chiesina.

COMUNE DI CHIESINA UZZANESE
Provincia di Pistoia

CONSULTA DEI GIOVANI - STATUTO
ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ
1. La consulta rappresenta l’insieme della popolazione giovanile residente o domiciliata nel Comune di Chiesina Uzzanese. Per popolazione giovanile si intende quella compresa nella fascia di età da 14 a 29 anni.
2. I giovani che intendono condividere le finalità della Consulta indicate nel presente articolo e nel successivo art. 2, si possono iscrivere nell’apposito registro istituito presso l’ufficio politiche giovanili.
3. La Consulta dei Giovani, rappresenta lo strumento di partecipazione del mondo giovanile all’attività amministrativa del Comune, per la ricerca di soluzioni a problemi inerenti i ragazzi e le ragazze del nostro Comune.
4. La Consulta è un organo, principalmente, consultivo e propositivo del Consiglio comunale, della Giunta e degli Enti derivati del Comune.
5. La Consulta esercita le proprie funzioni in piena autonomia, operando in stretta collaborazione con i giovani eletti nelle Istituzioni e si avvale dell’operato dell’Assessore alle Politiche giovanili affinché le proposte elaborate trovino effettivo coinvolgimento degli enti ed organi interessati.
6. La Consulta si ispira ai principi di democrazia, libertà e solidarietà previsti dalla Costituzione.
ART. 2 - COMPITI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
1. La Consulta esprime proposte ed elabora progetti inerenti le problematiche delle realtà giovanili del Comune di Chiesina Uzzanese. In particolare la Consulta valuta l’attuazione dei programmi delle autorità competenti a proposito delle questioni riferite nell’art. 1; elabora progetti che, attraverso la collaborazione degli uffici comunali competenti e con l’impegno ed il coinvolgimento di scuole, associazioni e singoli, creino le condizioni per una piena realizzazione dei principi di cittadinanza e di socializzazione dei ragazzi e delle ragazze. La Consulta, inoltre, raccoglie e diffonde materiale ed informazioni per perseguire gli scopi per cui si è formata. Può svolgere attività di indagine per la conoscenza sulla condizione giovanile nel territorio comunale.
2. La Consulta collabora inoltre al funzionamento e alla gestione del Servizio Puntoinform@, rivolto ai giovani, del Comune di Chiesina Uzzanese.

ART. 3 - ORGANI DELLA CONSULTA DEI GIOVANI
1. La consulta si manifesta ed esprime le proprie richieste ed iniziative attraverso gli organismi che la rappresentano e che sono costituiti da:
• l’Assemblea della Consulta dei Giovani, più avanti detta “Assemblea”;
• il Presidente della Consulta dei Giovani, più avanti detto “Presidente”;
• Il comitato esecutivo della Consulta dei Giovani.

ART. 4 - L’ASSEMBLEA
1. Hanno titolo a partecipare all’Assemblea della Consulta Comunale dei Giovani:
• un rappresentante di ogni associazione e organizzazione che svolga anche attività riferita al mondo giovanile;
• un rappresentante per ogni organizzazione politica giovanile presente sul territorio;
• ogni persona (di età compresa tra i 14 e i 29 anni) interessata, a titolo personale, a dare il proprio contributo all’attività svolta dalla Consulta.
2. La nomina dei componenti dell’Assemblea avviene con atto della Giunta comunale, sulla base delle richiese pervenute.
3. La composizione della Assemblea sarà aggiornata trimestralmente sulla base di eventuali nuove richieste pervenute da parte di soggetti aventi titolo di cui al comma 1.
4. Ciascun componente dell’Assemblea ha diritto ad un solo voto.
5. L’Assemblea si riunisce almeno ogni 2 mesi su convocazione del Presidente.
6. Il Presidente deve inoltre convocare l’Assemblea su determinazione di almeno un terzo dei componenti dell’Assemblea medesima, o su richiesta dell’Assessore di riferimento.
7. La convocazione scritta deve pervenire negli stessi termini e secondo le modalità stabilite per il Consiglio Comunale, fatta salva eventuale diversa regolamentazione decisa dall’Assemblea stessa. È inoltre facoltà dell’Assemblea di avvalersi di una o più figure professionali, non remunerate, con funzioni consultive e senza diritto di voto.

ART. - 5 - COMPITI DELL’ASSEMBLEA
1. 1. Sono compiti dell’Assemblea:
• eleggere al suo interno il Presidente e il vice Presidente;
• eleggere al suo interno il Comitato esecutivo;
• eleggere al suo interno un segretario il quale partecipa alle riunioni dell’Assemblea e del Comitato esecutivo, curando anche i rapporti esterni di questi organismi. Ulteriori compiti sono individuati dall’Assemblea;
• fissare le linee di indirizzo per il perseguimento degli obiettivi istituzionali di cui agli artt. 1 e 2 ed affidarne la traduzione operativa al Comitato esecutivo;
• ratificare l’operato dell’Ufficio di Presidenza verificandone la piena aderenza ai compiti istituzionali ed agli indirizzi fissati.
· Individuare gli opportuni strumenti di contatto e collegamento con il più ampio mondo dei giovani e della Consulta di cui all’articolo 1, comma 2.
2. È inoltre facoltà dell’Assemblea la costituzione e la nomina, al proprio interno, di commissioni di lavoro, se utili ad un migliore svolgimento dei compiti istituzionali.
3. L’Assemblea valuta i comportamenti dei suoi componenti che si pongono in contrasto con i principi costituzionali e adotta i provvedimenti conseguenti.

ART. 6 - DURATA IN CARICA DELL’ASSEMBLEA
1. L’Assemblea resta in carica per lo stesso periodo degli organi elettivi del Comune.

ART. 7 - IL PRESIDENTE
È eletto dall’Assemblea al suo interno, con maggioranza assoluta, e non deve ricoprire cariche politiche e/o sindacali.
1. Ha funzioni di rappresentanza della Consulta.
2. Compiti del Presidente sono:
• convocare e presiedere l’Assemblea;
• convocare e presiedere l’Ufficio di Presidenza;
· rapportarsi con l’Assessore competente;
· attuare e coordinare gli indirizzi dell’assemblea con il supporto del Comitato esecutivo

ART. 8. – COMITATO ESECUTIVO
1. È presieduto dal Presidente della Assemblea .
2. È composto dal Presidente e da due componenti eletti dall’Assemblea e non devono ricoprire cariche politiche e/o sindacali.
3. Alle riunioni dell’Ufficio di Presidenza possono essere invitati l’Assessore alle Politiche giovanili ed il Sindaco.

ART. 9 - COMPITI DEL COMITATO ESECUTIVO
1. Sono compiti del Comitato esecutivo:
• sviluppare le linee di indirizzo fissate dall’Assemblea
• proporre all’Assemblea iniziative tendenti alla realizzazione degli scopi prefissati;
• proporre l’eventuale costituzione, nell’Assemblea, di commissioni di lavoro che a loro volta eleggono al loro interno un coordinatore.

ART. 10 - PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE
Le sedute dell’Assemblea della Consulta dei Giovani sono pubbliche. Il pubblico, però, non può prendere parte né alla discussione né alla votazione e può essere allontanato dal Presidente con specifiche motivazioni.

ART. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE
1. In prima convocazione le sedute dell’Assemblea si intendono valide in presenza della maggioranza dei membri.
2. In seconda convocazione (indetta trenta minuti dopo la prima) le sedute si intendono valide in presenza di 1/3 dei membri.

ART. 12 - VOTAZIONE
1. L’Assemblea approva a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione con parità di favorevoli e contrari, la proposta si intende respinta con possibilità per chiunque di richiedere una immediata nuova discussione e votazione. Dopo una seconda votazione uguale alla prima la proposta si intende definitivamente respinta.

ART. 13 – SEDE
1. La sede della Consulta è fissata temporaneamente presso il palazzo comunale. Sarà trasferita presso il centro polivalente di via Guido Rossa al momento della completa agibilità della struttura.

ART. 14 - SUCCESSIVE INTEGRAZIONI E MODIFICHE
1. Il presente Statuto può essere integrato e modificato con deliberazione del Consiglio comunale, il quale deve pronunciarsi obbligatoriamente, in caso di proposta di modifica o di integrazione, approvata da parte dell’Assemblea, a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle normative e disposizioni vigenti in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura del presente atto, ed in particolare allo Statuto comunale.